Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», e' inserito il segno di interpunzione: «,» ed e' soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»;
  • b)all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»;
  • c)all'articolo 648:
  • 1)dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.»;
  • 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»;
  • 3)al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «reato»;
  • d)all'articolo 648-bis:
  • 1)al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
  • 2)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • e)all'articolo 648-ter:
  • 1)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • 2)al terzo comma, la parola «secondo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
  • f)all'articolo 648-ter.1:
  • 1)al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
  • 2)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • 3)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»;
  • 4)al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;195~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari