Art. 1 — Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive
All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
- b)al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.». Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 22 agosto 2014
