Art. 3 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
- a)al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro.»;
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».
Testo vigente dal 15 luglio 2020
