Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2012, n. 113.
Abrogato dal 11 agosto 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2012, n. 113.
Abrogato dal 11 agosto 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2002 al 11 agosto 2012. 414 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "stabilimento", l'unita' produttiva;
tolto: b) "impresa di dimensioni comunitarie", un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
tolto: c) "gruppo di imprese", un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
tolto: d) "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie", un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
tolto: 1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;
tolto: 2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
tolto: 3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
tolto: e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;
tolto: f) "direzione centrale", la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4 le relative attribuzioni e competenze;
tolto: g) "informazione e consultazione", la fornitura di dati, elementi, notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato;
tolto: h) "comitato aziendale europeo", il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
tolto: i) "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta' dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2012, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-02;74~art2 · fonte del testo
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