Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2003 al 26 luglio 2011. 426 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
tolto: 1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;
tolto: 2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
tolto: 3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;
tolto: b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
tolto: c) "organismo": la societa' di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;
tolto: d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
tolto: e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
tolto: f) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
tolto: g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;
tolto: h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
tolto: i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art2 · fonte del testo
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