Art. 21 — Disposizioni finali e abrogazioni
L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.
Testo vigente dal 14 luglio 2020
