Art. 17 — Monitoraggio dell'attuazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73.
Abrogato dal 29 luglio 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73.
Abrogato dal 29 luglio 2020
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3 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2016 al 29 luglio 2020. 383 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:
tolto: a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;
tolto: b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonche' negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;
tolto: c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.
tolto: c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:
tolto: a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
tolto: b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;
tolto: c) statistiche relative alla produzione e alle capacita' di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica;
tolto: d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 73
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art17 · fonte del testo
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