Art. 10 — Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, ((si provvede)) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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