Art. 66 — Atti rilasciati gratuitamente
Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
- a)da cittadini indigenti;
- b)da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorita' italiane;
- c)da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
- d)dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico ((anche nel caso di unione civile));
- e)da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
