Art. 65 — Valuta di riscossione

I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art65 · fonte del testo