Art. 71-bis — Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati

Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per ''cittadino europeo non rappresentato'' un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non puo' essere indirizzato alle autorita' di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identita' in corso di validita' o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identita' e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare puo' disporre verifiche con le autorita' diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare e' cittadino. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni:

  • a)in caso di arresto o detenzione;
  • b)qualora il richiedente sia vittima di reato;
  • c)in caso di incidente o malattia grave;
  • d)in caso di decesso;
  • e)qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
  • f)qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare puo', ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilita' di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne da' pubblicita' mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non e' designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si e' rivolto. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure e' informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identita' della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresi' in relazione ai familiari a cui puo' essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorita' dello Stato membro di cittadinanza. 8. Su richiesta delle autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorita' tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare e' responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorita' in Italia

Testo vigente dal 16 febbraio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art71bis · fonte del testo

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