Art. 62 — Registri dell'ufficio consolare

Presso gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni ((, le unioni civili)) e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:

  • a)degli atti di nascita;
  • b)degli atti di matrimonio;
  • b-bis)degli atti relativi a unioni civili;
  • c)degli atti di cittadinanza;
  • d)degli atti di morte. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
  • a)dei passaporti;
  • b)del protocollo in arrivo e in partenza;
  • c)delle operazioni in materia di servizio militare. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identita' e' istituito il relativo registro. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformita' alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2011 al 11 febbraio 2017. 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

Presso gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoniaggiunto: , le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:

b) degli atti di matrimonioaggiunto: ;

aggiunto: b-bis) degli atti relativi a unioni civili;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art62 · fonte del testo