RELATIVE ALLA CITTADINANZA E ALLO STATO CIVILE 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere, in accordo con le leggi e le altre disposizioni dello Stato di invio, le istanze in materia di cittadinanza e rilasciare i relativi documenti e certificati; (b) registrare i cittadini dello Stato di invio e compiere le relative rilevazioni; (c) registrare le nascite ed i decessi dei cittadini dello Stato di invio; (d) celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio e, qualora le disposizioni dello Stato di invio lo consentano, tra un cittadino dello Stato predetto ed uno di uno Stato terzo, che non sia residente permanente dello Stato ricevente, e rilasciare certificati di matrimonio. 2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non esonerano le Parti interessate dall'obbligo di osservare le norme di legge dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art8 · fonte del testo

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