Art. 18 — Trasmissione di atti di matrimonio
Trasmissione di atti di matrimonio ((e di atti di unione civile)) L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati ((o a unioni civili costituite)) dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
