Art. 41 — Luogo di compimento degli atti istruttori
Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non e' altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
