Capo V – Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria
- Art. 36 — Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
- Art. 37 — Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
- Art. 38 — Funzioni di polizia giudiziaria
- Art. 39 — Esercizio di funzioni giurisdizionali
- Art. 40 — Esecuzione di rogatorie consolari
- Art. 41 — Luogo di compimento degli atti istruttori
- Art. 42 — Consulenti e difensori