Art. 218 c.p.c. — Scritture di comparazione presso depositari

[1]Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

[2]Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice da' le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art218 · fonte del testo

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