Art. 37 — Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

L'ufficio consolare:

  • a)provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorita' nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art37 · fonte del testo

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