L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi e' tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, da' notizia alle competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita' nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche' ogni altra manifestazione di volonta' o istanza attinente all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si e' aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art46 · fonte del testo

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