Art. 33 — Tutela, curatela, amministrazione di sostegno
Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione e' decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa e' decisa dalla competente autorita' nazionale. A tale fine, e' considerata competente l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
