L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' sostituito dal seguente: "Art. 59. - 1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge. 2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.".
Testo vigente dal 19 marzo 2004
