Art. 1 — Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province
L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.». Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono abrogati.
Testo vigente dal 6 maggio 2004
