Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo', con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, puo' modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonche' deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.

Testo vigente dal 16 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184~art2 · fonte del testo

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