Art. 2 — Modificazioni al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f);
- b)all'articolo 2:
- 1)al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
- c)all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;
- d)all'allegato I:
- 1)i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;
- 2)al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»; 2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse; 2.3) la sezione B e' soppressa;
- 3)al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»; 3.2) alla parte I: 3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»; 3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia».
- 4)il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Testo vigente dal 7 marzo 2005
