Art. 27 — Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione

Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II";
  • b)all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art27 · fonte del testo

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