Art. 56 — Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo";
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.";
  • c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu' numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.";
  • d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.";
  • e)dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 3-ter. Il Ministero provvede affinche' le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorita' incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorita'. Cio' si applica altresi' per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art56 · fonte del testo

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