Art. 22 — Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato.". Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'". All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
