Art. 22 — Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato.". Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'". All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art22 · fonte del testo

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