Art. 21 — Risoluzione delle controversie transnazionali

Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.". Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.". Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: " 2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice. 2-ter. Quando al BEREC e' presentata una tale richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti."; 2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC". 4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art21 · fonte del testo

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