Art. 10 — Destinazione del provento della sanzione
Il provento della sanzione pecuniaria civile e' ((versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2017
