[1]Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici

[2](( La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

  • a)una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • b)una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)). Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici».

Testo vigente dal 9 agosto 2019

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Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2018 al 9 agosto 2019. 9 parole tolte, 136 parole aggiunte in 3 capoversi.

… della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro aggiunto: per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno tolto: 2017. Tale somma aggiunto: 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

aggiunto: a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini … iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa tolto: secondo le aggiunto: ai sensi delle disposizioni della presente leggetolto: . Almenoaggiunto: , assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma tolto: e' aggiunto: sia destinato agli interventi in favore dei minoritolto: ; aggiunto: e che la quota restante tolto: e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, aggiunto: sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficientiaggiunto: ;

aggiunto: b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4~art11 · fonte del testo

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