L'onere per l'infrastruttura varia in funzione della categoria di emissione EURO dell'autoveicolo, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100 per cento l'importo del medesimo onere imposto per autoveicoli equivalenti che rispettano le norme piu' rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione vigenti sono esonerati da tale obbligo fino al loro rinnovo. Tuttavia e' possibile prevedere una deroga a tale obbligo qualora:

  • a)cio' pregiudichi gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio nazionale;
  • b)non sia tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
  • c)cio' induca la deviazione degli autoveicoli piu' inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
  • d)il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni. Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione europea. Qualora, in caso di controllo, i conducenti o eventualmente i trasportatori non siano in grado di fornire i documenti dell'autoveicolo necessari per verificare la categoria di emissione EURO, il pedaggio imposto potra' raggiungere il livello piu' alto applicabile. L'onere per l'infrastruttura puo' essere differenziato ai fini della riduzione della congestione e dei danni alle infrastrutture, dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura in questione o del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che:
  • a)la variazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni;
  • b)la variazione sia applicata in funzione del momento della giornata, del giorno o della stagione;
  • c)nessun onere per l'infrastruttura sia superiore del 175 per cento rispetto al livello massimo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura di cui al comma 7 dell'articolo 3;
  • d)i periodi di punta durante i quali e' riscosso l'onere per l'infrastruttura piu' elevato al fine di ridurre la congestione non superino le cinque ore giornaliere;
  • e)la variazione sia stabilita e applicata in modo trasparente e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato da congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio ridotte per gli autotrasportatori che viaggiano al di fuori delle ore di punta e tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che viaggiano durante le ore di punta sullo stesso tratto stradale;
  • f)qualora sia introdotta tale variazione o sia modificata una esistente, la Commissione europea venga informata mediante la trasmissione delle informazioni necessarie al fine di garantire che le condizioni siano rispettate. Le variazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo non possono essere finalizzate a generare ulteriori introiti da pedaggio. Eventuali aumenti degli introiti non intenzionali devono essere controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'esercizio finanziario in cui gli introiti addizionali sono stati generati. Almeno sei mesi prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio, che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, devono essere comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 7-nonies, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/CE, le seguenti informazioni:
  • a)per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano pedaggi in concessione:
  • 1)i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo delle infrastrutture;
  • 2)informazioni precise sugli autoveicoli soggetti al sistema di pedaggio, sull'estensione geografica della rete, o parte di essa, usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi che ci si prefigge di recuperare.
  • b)per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano pedaggi in concessione:
  • 1)i contratti di concessione o le eventuali modifiche rilevanti degli stessi;
  • 2)lo scenario di base su cui il concedente ha elaborato il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; tale scenario di base comprende i costi stimati, quali definiti al comma 7 dell'articolo 3, previsti nell'ambito della concessione, il traffico previsto, diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di concessione. Prima dell'attuazione di un nuovo sistema di pedaggio, che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, si devono comunicare alla Commissione europea, ai fini della decisione di cui all'articolo 7-nonies, paragrafo 4, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/UE, le seguenti informazioni:
  • a)informazioni precise che consentano di localizzare i tratti stradali in cui si prevede di imporre l'onere per i costi esterni e specifichino la classe dei veicoli, i tipi di strada e i periodi esatti in funzione dei quali l'onere per i costi esterni subira' delle variazioni;
  • b)l'importo previsto dell'onere medio ponderato per i costi esterni e gli introiti complessivi previsti;
  • c)i parametri, i dati e le informazioni necessari per illustrare come e' stato applicato il metodo di calcolo di cui all'allegato III-bis. L'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza ai contenuti delle decisioni della Commissione europea. Non possono essere concessi a nessun utente sconti o riduzioni riguardanti l'elemento dell'onere per i costi esterni di un pedaggio. Possono essere concessi sconti o riduzioni sul prezzo dell'onere per l'infrastruttura a condizione che:
  • a)la struttura tariffaria risultante sia proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati;
  • b)tali sconti o riduzioni comportino risparmi effettivi dei costi amministrativi;
  • c)non superino il 13 per cento dell'onere per l'infrastruttura versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni. Fatte salve le condizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 del presente articolo, in casi eccezionali, in particolare per progetti specifici di notevole interesse europeo, identificati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento n. 1315/2013, nonche' per progetti riferiti alla rete centrale individuati sulla base del predetto regolamento n. 1315/2013, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di variazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli. La struttura tariffaria risultante e' lineare, proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; prima dell'applicazione della struttura tariffaria in questione, deve esserne data comunicazione alla Commissione europea ai fini della verifica di congruita' di cui all'articolo 7-decies, paragrafo 3, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/UE. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidita' del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne dell'Unione. Devono essere previste attrezzature adeguate ai punti di pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza, in modo da mantenere i normali livelli di sicurezza stradale. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono rappresentare per gli utenti non abituali della rete stradale un aggravio ingiustificato di natura finanziaria o di altro tipo. In particolare, se sono riscossi pedaggi o diritti d'utenza esclusivamente mediante un sistema che comporta l'uso di un'unita' posta a bordo degli autoveicoli, occorre accertarsi che tutti gli utenti possano procurarsi le unita' da installare a bordo adeguate, conformi ai requisiti della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita', e delle relative disposizioni di attuazione, nel quadro di ragionevoli accordi amministrativi ed economici. Qualora sia applicato un pedaggio ad un veicolo, l'importo totale del pedaggio, l'importo dell'onere di infrastruttura e l'importo dell'onere per i costi esterni, sono riportati in una ricevuta consegnata all'autotrasportatore, per quanto possibile, mediante un sistema elettronico. Ove economicamente fattibile, l'onere per i costi esterni e' riscosso mediante un sistema elettronico, conformemente ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/52/CE e delle relative disposizioni di attuazione. Qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti di utenza per una infrastruttura e' possibile prevedere una compensazione adeguata per tali oneri.

Testo vigente dal 25 marzo 2014

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2010 al 25 marzo 2014. 430 parole tolte, 1155 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 3; nella determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabili alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di detta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all'articolo 3, comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; puo' stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso la riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008, sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu' alto di pedaggio e' equivalente o inferiore al livello risultante dall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di tale equivalenza deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali, a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevute offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008; l'esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di detti sistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifiche sostanziali. Almeno quattro mesi prima dell'attuazioneaggiunto: L'onere per l'infrastruttura varia in funzione della categoria di emissione EURO dell'autoveicolo, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100 per cento l'importo del medesimo onere imposto per autoveicoli equivalenti che rispettano le norme piu' rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione vigenti sono esonerati da tale obbligo fino al loro rinnovo. Tuttavia e' possibile prevedere una deroga a tale obbligo qualora:

aggiunto: a) cio' pregiudichi gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio nazionale;

aggiunto: b) non sia tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;

aggiunto: c) cio' induca la deviazione degli autoveicoli piu' inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;

aggiunto: d) il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni. Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione europea. Qualora, in caso di controllo, i conducenti o eventualmente i trasportatori non siano in grado di fornire i documenti dell'autoveicolo necessari per verificare la categoria di emissione EURO, il pedaggio imposto potra' raggiungere il livello piu' alto applicabile. L'onere per l'infrastruttura puo' essere differenziato ai fini della riduzione della congestione e dei danni alle infrastrutture, dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura in questione o del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che:

aggiunto: a) la variazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni;

aggiunto: b) la variazione sia applicata in funzione del momento della giornata, del giorno o della stagione;

aggiunto: c) nessun onere per l'infrastruttura sia superiore del 175 per cento rispetto al livello massimo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura di cui al comma 7 dell'articolo 3;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: d) i periodi di punta durante i quali e' riscosso l'onere per l'infrastruttura piu' elevato al fine di ridurre la congestione non superino le cinque ore giornaliere;

aggiunto: e) la variazione sia stabilita e applicata in modo trasparente e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato da congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio ridotte per gli autotrasportatori che viaggiano al di fuori delle ore di punta e tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che viaggiano durante le ore di punta sullo stesso tratto stradale;

aggiunto: f) qualora sia introdotta tale variazione o sia modificata una esistente, la Commissione europea venga informata mediante la trasmissione delle informazioni necessarie al fine di garantire che le condizioni siano rispettate. Le variazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo non possono essere finalizzate a generare ulteriori introiti da pedaggio. Eventuali aumenti degli introiti non intenzionali devono essere controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'esercizio finanziario in cui gli introiti addizionali sono stati generati. Almeno sei mesi prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio tolto: sonoaggiunto: , che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, devono essere comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 7-tolto: bis, paragrafo 6, primo periodo,aggiunto: nonies, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva tolto: 2006/38 aggiunto: 2011/76/CE, le seguenti informazioni:

1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo aggiunto: delle infrastrutture;

2) informazioni aggiunto: precise sugli autoveicoli soggetti al tolto: loro sistema di pedaggio tolto: eaggiunto: , sull'estensione geografica della rete, o parte di essa, usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi tolto: da recuperare; aggiunto: che ci si prefigge di recuperare.

1) i contratti di concessione tolto: ed aggiunto: o le eventuali modifiche rilevanti degli stessi;

2) tolto: gli elementi fondamentali aggiunto: lo scenario di base su cui il concedente ha tolto: sviluppato aggiunto: elaborato il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B del decreto legislativo n. 163 del 2006tolto: ; tali elementi riguardano, in particolare, aggiunto: e successive modifiche e integrazioni; tale scenario di base comprende i costi stimati, quali definiti tolto: all'articolo 3, comma 9, aggiunto: al comma 7 dell'articolo 3, previsti nell'ambito della concessione, il traffico tolto: preventivato aggiunto: previsto, diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di concessione. tolto: Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuove disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele su cui il traffico puo' essere deviato dalla rete stradale transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate aggiunto: Prima dell'attuazione di un nuovo sistema di pedaggio, che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, si devono comunicare alla Commissione europea, ai fini tolto: dell'acquisizione del parere aggiunto: della decisione di cui all'articolo 7-tolto: bis, paragrafo 6, secondo periodo,aggiunto: nonies, paragrafo 4, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva tolto: 2006/38/CE; tali informazioni riguardano l'estensione geografica della rete coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e i livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema di determinazione del livello del pedaggio. Qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sono comunicate aggiunto: 2011/76/UE, le seguenti informazioni:

aggiunto: a) informazioni precise che consentano di localizzare i tratti stradali in cui si prevede di imporre l'onere per i costi esterni e specifichino la classe dei veicoli, i tipi di strada e i periodi esatti in funzione dei quali l'onere per i costi esterni subira' delle variazioni;

aggiunto: b) l'importo previsto dell'onere medio ponderato per i costi esterni e gli introiti complessivi previsti;

aggiunto: c) i parametri, i dati e le informazioni necessari per illustrare come e' stato applicato il metodo di calcolo di cui all'allegato III-bis. L'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza ai contenuti delle decisioni della Commissione europea. Non possono essere concessi a nessun utente sconti o riduzioni riguardanti l'elemento dell'onere per i costi esterni di un pedaggio. Possono essere concessi sconti o riduzioni sul prezzo dell'onere per l'infrastruttura a condizione che:

aggiunto: a) la struttura tariffaria risultante sia proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati;

aggiunto: b) tali sconti o riduzioni comportino risparmi effettivi dei costi amministrativi;

aggiunto: c) non superino il 13 per cento dell'onere per l'infrastruttura versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni. Fatte salve le condizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 del presente articolo, in casi eccezionali, in particolare per progetti specifici di notevole interesse europeo, identificati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento n. 1315/2013, nonche' per progetti riferiti alla rete centrale individuati sulla base del predetto regolamento n. 1315/2013, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di variazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli. La struttura tariffaria risultante e' lineare, proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; prima dell'applicazione della struttura tariffaria in questione, deve esserne data comunicazione alla Commissione europea tolto: le informazioni che dimostrino che il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura in questione e' conforme all'articolo 2, comma 1, lettera b, e all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13 aggiunto: ai fini della verifica di congruita' di cui all'articolo 7-decies, paragrafo 3, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/UE. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidita' del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne dell'Unione. Devono essere previste attrezzature adeguate ai punti di pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza, in modo da mantenere i normali livelli di sicurezza stradale. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono rappresentare per gli utenti non abituali della rete stradale un aggravio ingiustificato di natura finanziaria o di altro tipo. In particolare, se sono riscossi pedaggi o diritti d'utenza esclusivamente mediante un sistema che comporta l'uso di un'unita' posta a bordo degli autoveicoli, occorre accertarsi che tutti gli utenti possano procurarsi le unita' da installare a bordo adeguate, conformi ai requisiti della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita', e delle relative disposizioni di attuazione, nel quadro di ragionevoli accordi amministrativi ed economici. Qualora sia applicato un pedaggio ad un veicolo, l'importo totale del pedaggio, l'importo dell'onere di infrastruttura e l'importo dell'onere per i costi esterni, sono riportati in una ricevuta consegnata all'autotrasportatore, per quanto possibile, mediante un sistema elettronico. Ove economicamente fattibile, l'onere per i costi esterni e' riscosso mediante un sistema elettronico, conformemente ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/52/CE e delle relative disposizioni di attuazione. Qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti di utenza per una infrastruttura e' possibile prevedere una compensazione adeguata per tali oneri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;7~art4 · fonte del testo

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