Art. 6 — Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE
All'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su:
- a)l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo;
- b)la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo;
- c)l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura;
- d)i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni;
- e)le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis. 1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
Testo vigente dal 24 marzo 2014
