Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, sono abrogati.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
