Art. 4 — Disposizioni abrogative
A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati:
- a)l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
- b)il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
- c)il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10;
- d)il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002;
- e)il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190.
Testo vigente dal 19 febbraio 2010
