Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
