Articolo abrogato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Abrogato dal 31 dicembre 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Abrogato dal 31 dicembre 1994
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 29 luglio 1981, n. 406, denunziato in quanto sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittali, il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi" e di chi, pur non essendo concorso nella loro riproduzione, "li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato". Premesso che non osta alla ammissibilità della questione la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata (v. art. 20, d.lgs. n. 685/1994), non avendo essa inciso sulla applicabilità della norma ai fatti commessi nel vigore della sua formulazione originaria, la scelta del legislatore - alla cui discrezionalità è rimessa la commisurazione delle pene comminate, in relazione ai diversi comportamenti penalmente sanzionati - non appare irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilità del comportamento di detenzione per la vendita del predetto materiale abusivamente riprodotto e dall'altro lato, dell'ampio arco di graduabilità della pena tra il minimo e il massimo edittali, onde il giudice dispone della possibilità di adeguare la sanzione in concreto inflitta alla reale gravità del fatto. - Sui limiti ed il loro contenuto, posti alla discrezionalità del legislatore sopra menzionata, cfr. S. nn. 333/1991 e riferimenti in essa contenuti, 25/1994, 285/1991 e 67/1992. red.: A. M. Marini
Art. 1 Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati · Art. 3 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1981 al 31 dicembre 1994. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a lire 6 milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto e' di rilevante gravita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 1994, N. 685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-07-29;406~art1 · fonte del testo
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