Art. 7 — Concorso alla difesa militare

Il Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, ((terzo comma)), della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 2010 al 20 febbraio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, tolto: secondo aggiunto: terzo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68~art7 · fonte del testo

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