Art. 8 — Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria
Il Corpo della Guardia di finanza:
- a)fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva;
- b)fornisce, su richiesta, all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;
- c)esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
