Art. 6 — Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica
Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attivita' di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
