Art. 8 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonche' e' determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalita' con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o piu' aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico.»;
- b)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Testo vigente dal 7 maggio 2026
