Art. 9 — Disposizioni finanziarie
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del «Sezionale ricerca» del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonche' alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Testo vigente dal 7 maggio 2026
