Art. 8 — Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori
[1]All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento ((e di Bolzano))»((e dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"));
- a-bis)dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo e' prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed e' altresi' previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e' istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale', di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)" b)
[2]dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di ((compartecipazione alla spesa sanitaria)) nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste.». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalita' individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. ((2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
