Art. 5 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

((All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.";))
  • b)((al comma 3, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche' sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non configuri situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso. Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore scientifico in coerenza alla Programmazione triennale IRCCS.";))
  • c)((dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico, che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalita' scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore. 3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.")).

Testo vigente dal 22 maggio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 22 maggio 2026. 19 parole tolte, 606 parole aggiunte in 4 capoversi.

All'articolo 11tolto: , comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.";

aggiunto: b) al comma 3, dopo il terzo periodo tolto: e' inserito il seguente: «L'incarico delaggiunto: , sono inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' tolto: con aggiunto: assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro tolto: pubblico e privato, fatta salva l'attivita' aggiunto: di natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, tolto: esercitata aggiunto: purche' sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istitutotolto: , senza ulteriore compenso.» aggiunto: e non configuri situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso. Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore scientifico in coerenza alla Programmazione triennale IRCCS.";

aggiunto: c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico, che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalita' scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore. 3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;200~art5 · fonte del testo

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