L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:

  • a)per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale;
  • b)per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;
  • c)per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V.. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall'articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato ((dal GSE)).

Testo vigente dal 12 maggio 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2011 al 12 maggio 2017. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V..tolto: .. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, … delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato tolto: dall'ISPRA aggiunto: dal GSE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;66~art8 · fonte del testo

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