Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Collaborazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
[2]1. Gli uffici delle dogane eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 32, comma 9, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e ne riferiscono ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. 2. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli cooperano con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
