Art. 4 — Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513

All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricita'» e le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»;
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita' delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1»;
  • c)al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola «energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»;
  • d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;
  • e)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»;
  • f)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;
  • g)al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra»;
  • h)il comma 9 e' abrogato;
  • i)al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis, paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis, paragrafo 5»;
  • l)al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51~art4 · fonte del testo

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