Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

  • a)indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
  • b)assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
  • c)promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • d)definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
  • e)attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
  • f)per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
  • f-bis)((attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 18 dicembre 2025. 66 parole aggiunte in 2 capoversi.

… le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzioneaggiunto: ;

aggiunto: f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art5 · fonte del testo

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