Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

  • a)gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parita' scolastica e favorendone la qualificazione;
  • b)autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita' e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
  • c)realizzano attivita' di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio ((e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8));
  • d)attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
  • e)coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarieta' della rete dei servizi e delle strutture educative;
  • f)promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
  • g)definiscono le modalita' di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita' educativa;
  • h)facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 18 dicembre 2025. 48 parole aggiunte.

c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio aggiunto: e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art7 · fonte del testo

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