Art. 50 c.a.d. — Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. 38 Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione e assicurano ((lo scambio)) delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi e' effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 38 L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

38

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2005

2005oggi
  1. 21 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 20 febbraio 2026 — 21 aprile 2026per 2 mesi
  3. 31 luglio 2021 — 20 febbraio 2026per 5 anni
  4. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  5. 17 luglio 2020 — 1 giugno 2021per 11 mesi
  6. 19 maggio 2020 — 17 luglio 2020per un mese
  7. 27 gennaio 2018 — 19 maggio 2020per 2 anni
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 25 gennaio 2011 — 14 settembre 2016per 6 anni
  10. 14 maggio 2006 — 25 gennaio 2011per 5 anni
  11. 16 maggio 2005 — 14 maggio 2006testo originarioper 12 mesi

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… ai cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione e assicurano tolto: la circolarita' aggiunto: lo scambio delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50 · fonte del testo

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