Art. 8 — Imballaggio
[1]I preparati di cui all'articolo 1 sono immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi soddisfano le seguenti condizioni:
- a)sono progettati e realizzati in modo tale a impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
- b)i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, ne' formare con questo composti pericolosi;
- c)tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a manipolazione;
- d)recipienti muniti di un sistema che puo' essere riapplicato devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto. I recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:
- a)una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosita' dei bambini o che sia tale da indurre in errore il consumatore; oppure b)
[2]una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici. I recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al dettaglio e di cui all'allegato III devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato IX del decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti. L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), se e' conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
